A chi è rivolto

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.

Il richiedente deve risultare residente nel Comune.

Descrizione

Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte di due persone maggiorenni, di sesso diverso, affinché chi ne abbia interesse e sia legittimato dalla legge (artt. 102 e ss. del codice civile (c.c.) e 59 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 (dPR 396/2000)) possa opporsi alla celebrazione, nel solo caso in cui sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio (previsti dagli artt. da 84 a 89 del c.c.).

Al fine della celebrazione del matrimonio sul territorio italiano, essa è obbligatoria per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cittadinanza posseduta (italiana o straniera), residenti in Italia o, in caso di stranieri, anche solamente ivi domiciliati o, in caso di cittadini italiani, anche se residenti all’estero; la stessa deve essere richiesta dagli sposi all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza di uno di loro e viene eseguita nei comuni di residenza di entrambi gli sposi.

In caso di cittadini italiani residenti all’estero, viene richiesta ed eseguita presso il competente Consolato italiano (artt. 93, 94, 96 c.c., 53 dPR 396/2000 e 13 e 14 del decreto legislativo n. 71/2011).

Come fare

La domanda può essere presentata utilizzando la procedura guidata disponibile accedendo al sistema tramite il pulsante "Accesso online". L'accesso si effettua con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o Carta d'Identità Elettronica (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Cosa serve

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Per poter celebrare il MATRIMONIO RELIGIOSO con effetti civili (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato italiano) gli sposi dovranno allegare all'interno dell'istanza  la “richiesta di pubblicazioni civili” rilasciata dal parroco o dal ministro di culto
  • Per poter contrarre matrimonio il cittadino straniero dovrà produrre il “nullaosta” rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato del proprio paese, debitamente legalizzati

L'Ufficio acquisisce direttamente la documentazione necessaria con le seguenti eccezioni:

  • In caso di matrimonio da celebrarsi secondo il rito di uno dei culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano
  • Per gli uomini/le donne vedovi/e o divorziati/e da meno di 300 giorni è richiesta l'autorizzazione del Tribunale

Al termine della procedura online ed in seguito alla risposta con esito positivo da parte del Comune, servirà anche:

  • Una marca da bollo di 16 €
  • Oppure due marche da bollo di 16 € se uno dei due sposi non è residente nel Comune


Per i cittadini che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159/1929: essi devono produrre la lettera di disponibilità alla celebrazione del matrimonio di un Ministro del proprio culto, munito dell’autorizzazione governativa della sua nomina all’esercizio del suo Ministero, corredata dalla copia per immagine ben definita in pdf o cartacea di un suo valido documento d’identità e del decreto del Ministro dell’Interno dello Stato italiano che ha approvato la sua nomina a Ministro di culto;

Per i cittadini che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto dotato d’intesa e approvata con legge dallo Stato italiano: essi sono tenuti a comunicare la denominazione del loro culto dotato d’intesa e la legge di approvazione di tale intesa.

Cosa si ottiene

Tipo conclusione

Pubblicazione

Provvedimento finale

Altro

Descrizione

La redazione del verbale della richiesta, la pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

Quanto Costa

  • Se i futuri sposi risiedono nello stesso comune italiano, per l’atto di pubblicazione è richiesta una marca da bollo da 16 euro da consegnare in Comune dopo istruttoria con esito positivo dell’istanza.
    Se risiedono in comuni diversi, sono necessarie due marche da bollo da 16 euro da consegnare in Comune dopo istruttoria con esito positivo dell’istanza.
  • Eventuale pagamento della relativa tariffa prevista per la sala di celebrazione prenotata per il matrimonio in Comune, può essere pagata tramite avviso PagoPA, la richiesta di pagamento verrà generata dagli uffici preposti alla gestione della pratica dopo la ricezione della stessa. L'avviso di pagamento verrà trasmesso nell'area personale del richiedente.

 

Tempi e scadenze

A seguito delle verifiche documentali eseguite dopo l’avvio della procedure e della sottoscrizione del processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio, fissato su appuntamento, l'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi, in ciascun comune o consolato italiano competente; all’esito delle affissioni delle pubblicazioni senza che alcuno abbia presentato opposizioni, l’autorizzazione al matrimonio sarà rilasciata non prima del 4 giorno successivo, dopo compiute tutte le pubblicazioni (artt. 55 dPR 396/2000 e 99 del c.c.).

I nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio dopo il rilascio della relativa autorizzazione.

Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la richiesta delle pubblicazioni e le verifiche documentali espletate dall’ufficio si considerano come non avvenute. Per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova richiesta di pubblicazione.

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Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela

È possibile effettuare ricorso al Tribunale.

Normativa costitutiva

D.P.R. 396 anno 2000

Normativa ulteriore

Codice Civile

Tipo avvio

Istanza di parte

Titolari potere sostitutivo

Segretario Comunale

Condizioni di servizio

Leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Apertura al pubblico
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