Invito all’adozione di misure utili alla prevenzione della caduta di alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione di incendi lungo le linee ferroviarie.


Si ricorda che all’art. 52, comma 1, del DPR n. 753/80 dell’11 luglio 1980 – Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie – 
è stabilito il divieto di far crescere, lungo i tracciati delle ferrovie, piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che pertanto siano mantenute le distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, etc.) allo scopo di garantire la rimozione di ogni possibile forma di pericolosità per l’esercizio ferroviario.


Si ricorda inoltre che all’art. 52 comma 4, è fissata la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria, oltre la quale esse costituiscono un evento di pericolo per l’esercizio ferroviario:

Art. 52, Comma 4 - “Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza della più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due”.


Si informa la cittadinanza della necessità di avviare le azioni preventive necessarie a prevenire la possibile caduta di alberi e lo sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie.

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Pagina aggiornata il 31 mag 2024, 16:33:57