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Ricorsi ed opposizioni

Meccanismi di reazione individuale ad atti della P.A. lesivi di situazioni soggettive tutelato dall'ordinamnto giuridico

I. Partecipazione infraprocedimentale - al procedimento amministrativo (artt. 9 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i): esprime una forma di tutela preventiva all’efficacia di un atto amministrativo pregiudizievole. Il cittadino venuto a conoscenza dell’avvio di un procedimento amministrativo da cui potrebbero derivare effetti per lui pregiudizievoli può intervenire nel procedimento per rappresentare le ragioni per le quali, a giudizio dell’interveniente, il provvedimento conclusivo non dovrebbe essere emanato o dovrebbe essere emanato, ma con un contenuto diverso.

II. Istituti di giustizia amministrativa: esprimono forme di tutela successiva all’efficacia di un atto amministrativo pregiudizievole. Sono strumenti giuridici corrispondenti alla facoltà del cittadino di provocare l’intervento delle autorità deputate a ripristinare la legalità in presenza di un atto amministrativo posto in essere in violazione della legge.

Il Sistema di giustizia amministrativa comprende:

  1. Ricorsi amministrativi (d.p.r. 1199/1971 e successive modifiche e integrazioni.): sono ricorsi ad autorità di natura amministrativa, interne, quindi, alla P.A. che esercitano una funzione giustiziale. I ricorsi amministrativi fanno sorgere l’obbligo in capo all’autorità adita di rendere giustizia a che si pretende leso. Non vanno confusi con esposti e reclami, che sono, invece, atti con cui il privato sollecita la P.A. a provvedere in ordine ad una determinata situazione senza che sorga un obbligo per la P.A. di provvedere.
    All’interno dei ricorsi amministrativi si distinguono:
    • il ricorso gerarchico proprio: è rimedio di carattere generale ammesso, in un unico grado, contro tutti gli atti emessi da un organo amministrativo individuale inserito all’interno di una relazione gerarchica. Il ricorso è diretto all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha adottato l'atto impugnato. Possono essere fatti valere tanto vizi di legittimità quanto di merito. Ha carattere rinnovatorio perché l’autorità adita può sia annullare l’atto impugnato, sia modificarlo o sostituirlo con un atto diverso. Il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto.
    • il ricorso gerarchico improprio: rimedio eccezionale esperibile nei soli casi previsti dalla legge; in questo caso l’autorità da adire non è il superiore gerarchico, ma è quella indicata dalla Legge; possono essere fatti valere tanto vizi di legittimità quanto di merito. E’ rimedio eliminatorio perché l’autorità adita può solo annullare l’atto impugnato. Il termine per ricorrere è quello previsto di volta in volta dalla Legge.
    • il ricorso in opposizione: rimedio eccezionale esperibile nei soli casi previsti dalla legge, è diretto allo stesso organo che ha adottato l’atto impugnato; possono essere fatti valere tanto vizi di legittimità quanto di merito. Ha carattere rinnovatorio perché l’autorità adita può sia annullare l’atto impugnato, sia modificarlo o sostituirlo con un atto diverso. Il termine per ricorrere è quello previsto di volta in volta dalla Legge.
    • il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: è rimedio di carattere generale esperibile contro tutti gli atti considerati definitivi (cioè quelli considerati tali dalla Legge, quelli adottati da organi collegiali, quelli adottati da organi di Enti territoriali diversi dallo Stato, gli atti di decisione dei ricorsi gerarchici propri); è rimedio ammesso per i soli vizi di legittimità ed ha carattere eliminatorio perché l’autorità adita può solo annullare l’atto impugnato. Il termine per ricorrere è di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto. La decisione è assunta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previo parere del Consiglio di Stato. Il ministro può discostarsi dal parere del Consiglio di Stato solo attraverso una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri.

  2. Ricorsi giurisdizionali: sono rimedi consistenti nella possibilità di rivolgersi ad un’autorità giurisdizionale. Il Sistema giurisdizionale è dualistico: distinguiamo la giurisdizione del giudice ordinario competente a conoscere della lesione di diritti soggettivi, la giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R in 1°grado e Consiglio di Stato in 2°grado) competente a conoscere della lesione di interessi legittimi, fatta eccezione per le materie oggetto di giurisdizione esclusiva, nelle quali il giudice amministrativo conosce anche della lesione di diritti soggettivi. Il ricorso avanti il giudice amministrativo è esperibile solo per vizi di legittimità e solo in ipotesi tassative anche per vizi di merito. Il termine per ricorrere al T.A.R. è di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto. Il termine per ricorrere al C.d.S. è di 60 giorni dalla notifica della Sentenza di 1°.
    Il ricorso tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale può essere diretto ad ottenere:
    • una declaratoria di nullità dell’atto amministrativo, quando lo stesso manchi di uno o più dei suoi elementi essenziali, sia viziato da incompetenza assoluta, adottato in violazione o elusione di un precedente giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla Legge;
    • una pronuncia costituiva di annullamento dell’atto (o, nei casi previsti, di riforma dello stesso) qualora presenti vizi di legittimità (incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione di Legge)
    • nei soli casi previsti, una pronuncia costituiva di annullamento dell’atto, qualora lo stesso presenti vizi di merito (inopportunità dell'atto).

III. Provvedimenti amministrativi di 2°grado: sono provvedimenti adottati d’ufficio dalla P.A. aventi ad oggetto precedenti provvedimenti amministrativi dalla stessa adottati, espressione del potere di autotutela ad essa riconosciuto.
Si distinguono:

  • provvedimenti espressione di un potere di riesame, sotto il profilo della validità, di precedenti provvedimenti;
  • provvedimenti espressione di un potere di revisione, sotto il profilo dell’efficacia di precedenti provvedimenti.

Tra i primi: Atto confermativo, convalida, sanatoria, annullamento, riforma, conversione, ratifica, rettifica, rinnovazione;
Tra i secondi: sospensione, proroga, retrodatazione, revoca, ritiro.


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